Si chiede se
dia luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il
trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso soggetto
il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900 euro.
L’importo
complessivo trasferito ammonta a 2.700 euro
R I S P O S T A
La legge 28
dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità per il 2016) all’articolo 1, comma
898, ha modificato l’articolo 49, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n.231 elevando da 1.000 a 3.000 euro il limite previsto per l’utilizzo
del denaro contante.
L’articolo
49, comma 1 citato, testualmente recita: <<E’ vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando
il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro
tremila>>. La nuova soglia di
2.999,99 euro riguarda, pertanto, anche il trasferimento di libretti di
deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o valuta
estera, ancorché ogni strumento, singolarmente, dovrà essere inferiore a 1.000
euro.
L’articolo
49, comma 1, secondo periodo del citato decreto legislativo n.231/2007 dispone
che: <<Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati>>.
Non sembra
dia luogo alla violazione delle norme in materia di antiriciclaggio il
trasferimento di tre libretti al portatore nei confronti dello stesso soggetto
(il cui saldo (per ogni libretto) ammonta a 900 euro in quanto l’importo
complessivamente trasferito (2.700 euro) non supera la soglia di circolazione
del contante attualmente fissata a 2.999,99 euro.
DAL SOLE 24 ORE DEL 1° FEBBRAIO 2016
