Chiunque utilizzi una carta di credito o di pagamento di cui non è il proprietario commette reato e rischia la reclusione fino a cinque anni e una multa fino a 1.550 euro.
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La carta di credito e il bancomat sono documenti personali, il cui uso è concesso solo al titolare o, nel caso di un’azienda, al legale rappresentante; appropriarsi di uno di questi documenti appartenente a un’altra persona per trarne un proprio vantaggio economico costituisce illecito penale. Questo significa che chi utilizza una carta di credito o un bancomat altrui commette reato e può essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multada 310 a 1.550 euro. È quanto prevede un decreto legislativo del 2007 [1].
È necessario che l’utilizzo sia realizzato per trarre un profitto per sé o per altri; non scatta, quindi, il reato in commento se, ad esempio, il nipote prende la carta di credito della nonna per acquistare un oggetto che serve a quest’ultima, benché non autorizzato.
Se uso la carta di credito dell’azienda che rischio?
Che succede, invece, se il dipendente utilizza la carta di credito dell’azienda?
Secondo una recente sentenza della Cassazione [2], quando il lavoratore ha ottenuto, dal datore, sia la carta di credito che il relativo Pin, consentendogli ciò di disporre della stessa senza ingerenze, non si può più parlare del reato di illecito utilizzo della carta di credito. Ma se il dipendente utilizza la carta per conseguire un ingiusto profitto per sé stesso, come per fare il pieno di benzina alla propria auto o acquistare un oggetto per sé stesso, allora scatta il diverso reato di appropriazione indebita, peraltro con l’aggravante di aver compiuto il fatto abusando delle relazioni d’ufficio [3].
note
[1]Art. 55 co. 9, D.lgs. n. 231/2007: «Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
[2]Cass. sent. n. 7910/17 del 17.02.2017.
Fonte: LLpT


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