ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo!
Dopo il decreto del 13 agosto 2011, i cassieri delle banche sostengono che i prelievi in contanti pari o superiori a 2.500 euro[1]) saranno segnalati all’UIF o alla Guardia di finanza.
Quindi , se porto a mio nonno, operato al femore, 2.500 euro affinché il badante faccia la spesa quotidiana sarei automaticamente un sospettato di riciclaggio?
RISPOSTA
Il DL 138/2011 ha semplicemente ridotto la soglia da 5.000 a 2.500 per il trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore. In altre parole, il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi costituisce una violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio e gli intermediari finanziari (ma anche i professionisti) sono obbligati a segnalare l’infrazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il decreto legge citato non ha apportato alcuna altra novità. Conseguentemente, i prelevamenti bancari di importo pari o superiori alla predetta soglia – che oggi è di 1.000 euro – non integrano di per sé alcuna violazione.
L’equivoco trova la sua origine in una circolare interpretativa dell’11 ottobre 2010, protocollo 297944, della Direzione V del Dipartimento del Tesoro[2]. L’utilizzo frequente del denaro contante , anche all’interno della predetta soglia, può rappresentare un indice di sospetto che quel denaro sia utilizzato ai fini di riciclaggio.
Tuttavia, la Circolare ha chiarito che l’operazione (quindi anche il prelevamento) deve essere valutata nel suo complesso tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi, soggettivi ed oggettivi in possesso del destinatario degli obblighi.
In sostanza, la banca presso la quale si effettua il prelievo dovrà comprendere se l’operazione in corso presenti effettivamente un rischio di riciclaggio, ma il prelievo di contanti, anche se superiore alla soglia è sicuramente legittimo e non viola di per sé alcuna disposizione.
DAL SOLE 24 ORE DEL 24 OTTOBRE 2011
[2] https://www.forumantiriciclaggio.it/1820/antiriciclaggio_denaro_contante__sos_circolare_mef_n_297944_dell_11_ottobre_2010_.html
