In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari devono seguire nella valutazione della qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio in essere nel Paese estero?
La qualità del sistema di vigilanza antiriciclaggio in vigore nei Paesi extracomunitari non equivalenti con cui i destinatari instaurano relazioni di affari va prudentemente valutata dagli stessi destinatari, alla luce del complesso delle informazioni disponibili e in conformità ai principi dell\’approccio in base al rischio. Informazioni di rilievo in merito possono comunque reperirsi, ad esempio, oltre che nelle liste predisposte dal GAFI contenenti le “High-risk and non-cooperative jurisdictions“, nei rapporti di valutazione (cd “Mutual evaluation Report“) redatti dal GAFI, dal FMI e dagli Organismi regionali istituiti sul modello del GAFI (ad es. Moneyval, GAFISUD, APG, MONEYVAL, EAG, MenaFATF, GIABA, ESAAMLG, CFATF) in esito agli esercizi di peer review dagli stessi periodicamente effettuati sui vari Paesi.
Fonte: Bankit
P.S.: A mio personale avviso, il miglior metodo di valutazione, come sempre, é la verifica circa la coerenza nella operatività dei rapporti in essere avuto riguardo all\’ammontare e ripetitività delle transazioni – sempre tracciabili – rapportate al fatturato aziendale e corrispondente all\’oggetto sociale dichiarato.
In presenza di dubbi non sufficientemente chiariti dallo stesso cliente, procedere all\’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.
