E\’ possibile fare prelevamenti
(settimanali, o ogni 15 giorni) dalla cassa di denaro contante, di importi
inferiori a mille euro, da parte di soci di società di persone, a titolo di
utili maturati negli anni precedenti?

C.D. – Ragusa

R I S P O S T A

La fattispecie
delineata nel quesito, consistente nel prelievo con cadenza settimanale o
quindicinale di contanti direttamente dalla cassa sociale, effettuato dai soci
di società di persone, necessita di essere valutata alla luce della disciplina
antiriciclaggio – di cui all\’art.49 del Dlgs 231/2007 – in ossequio alla quale
sono vietati i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi qualora il
valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a mille
euro.

Perché la
violazione risulti configurabile, è, quindi, necessario che il trasferimento
intercorra tra “soggetti diversi”, ovvero costituenti distinti centri di
interesse.

A tal
riguardo, deve ritenersi come effettuato tra soggetti diversi il trasferimento
di denaro intervenuto a titolo di pagamento di dividendi tra la società ed il
socio a questa partecipante. L\’eventuale superamento della soglia deve, in ogni
caso, essere valutato con riferimento a ciascun socio e ad ognuna delle
operazioni attuate in contanti, non rilevando, invece, l\’ammontare complessivo determinato
dai vari trasferimenti.

Laddove,
tuttavia, tali operazioni dovessero derivare dal frazionamento artificioso in
più transazioni, ciascuna di importo inferiore al limite, di un\’operazione
unitaria, i prelevamenti in contanti dalla cassa della società risulterebbero
preclusi, in quanto elusivi della citata disciplina limitativa dell\’uso del
contante.

Con
riferimento al caso specifico, appare, in definitiva, consentito ai membri
della compagine sociale continuare a prelevare periodicamente denaro contante a
titolo di utili dalla cassa della società, purché gli importi percepiti non
siano pari o superiori, singolarmente, alla somma di mille euro.

DAL SOLE 24 ORE DEL 20 MAGGIO 2013