ANTIRICICLAGGIO: La lista nozze fa eccezione alla regola
Un’agenzia di viaggi vende pacchetti turistici a singoli clienti e anche con la formula “liste nozze – liste compleanno”.
In genere tali pacchetti superano l’importo di 2.500 euro.
Il singolo cliente, che versa in anticipo alla prenotazione e il saldo prima della partenza, è obbligato ad effettuare i pagamenti con un mezzo tracciabile?
Nel caso di liste di nozze, i versamenti vengono effettuati dagli invitati in piccole quote; anche in questo caso vi è l’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzo tracciabile?
Qualora colui che versa la quota non avesse né conto bancario né carta di credito, cosa fare?
Qualora si accetti il pagamento in contanti, si incorre in sanzioni?
RISPOSTA
L’articolo 49 del Dlgs n.231/2007, come modificato da ultimo con il DL 138/2011, vieta tra l’altro il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tale limitazione ai trasferimenti di denaro contante è da ritenersi applicabile anche nel caso in esame, qualora il singolo cliente versi un anticipo al momento della prenotazione e successivamente corrisponda il saldo alla partenza, sempre che il valore complessivo dei versamenti sia superiore a 2.500 euro e tale frazionamento avvenga in un circoscritto lasso temporale, poiché in caso contrario non si verifica il concetto della cosiddetta operazione frazionata; qualora, invece, i versamenti siano effettuati da soggetti diversi, come nel caso degli invitati che corrispondano quote, ciascuna di importo inferiore alla soglia, anche se il trasferimento ha un valore complessivo pari o superiore a 2.500 euro, l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento “tracciabili” non sussiste.
Nel caso di clienti sprovvisti di conto corrente bancario o postale, si evidenzia che il medesimo articolo 49 prevede altresì che il trasferimento possa essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Posta italiane Spa, mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, per consegna ai medesimi della somma in contanti; una soluzione alternativa potrebbe essere richiedere in un qualsiasi istituto bancario il rilascio di un assegno circolare che dovrà contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di non trasferibilità.
Per la violazione dell’obbligo di cui sopra, l’articolo 58 del D.lgs 231/2007, prevede, a carico di ognuno dei contraenti, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra l’% e il 40% della somma trasferita, sanzione che non può comunque essere inferiore ad euro 3.000.
DAL SOLE 24 ORE DEL 17 OTTOBRE 2011
