ANTIRICICLAGGIO: L’ultimatum dell’Adeguata verifica della vecchia clientela
“”Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto
restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conio corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma I””.
Unitamente ad una serie di modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto legislativo19 settembre 2012, n.169, questo è il
contenuto del 2° comma dell’art.18.
Già con l’articolo 22 del D.lgs 231/07, sostituito dall’art.11 del D.lgs 151/2009, si disse che gli “Obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al
primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente”.
Oggi, a distanza di circa cinque anni dall’introduzione dell’obbligo normativo, molti Intermediari finanziari o comunque altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa richiamata, non hanno provveduto a regolarizzare la situazione circa il rispetto degli obblighi di adeguata verifica verso la vecchia clientela[1].
Ora, anche se la novella in commento non impone un termine perentorio, sembra potersi desumere una violazione sanzionabile con la multa da 2.600 a 13.000 euro ex comma 1 dell’art.55 del Decreto lgs 231/07, laddove non si
sia provveduto al precetto introdotto in occasione di un potenziale controllo di un Organo di Vigilanza.
In altri termini, il legislatore ha ritenuto congruo il quinquennio trascorso per giungere ad una regolarizzazione che, laddove assente, potrebbero partire le relative sanzioni penali appena accennate.
Un suggerimento che mi sento di dare, nelle more di eventuali commenti da parte di fonti certamente più autorevoli e qualificate dello scrivente, sarà quello di invitare la vecchia clientela a presentarsi in filiale per la sottoscrizione del Questionario antiriciclaggio, minacciando nel contempo la chiusura del rapporto in essere entro un termine
definito e perentorio.
Vedremo come andrà a finire!!!
Intanto, così è se vi pare!
