Premesso che il frazionamento, al fine di non superare il limite di 2.500 euro per i pagamenti in contanti, non è ammesso, vorrei sapere se nel caso di pagamento di canoni di locazione, che avviene di solito con rate mensili, l’importo mensile è considerato frazionato oppure no. E inoltre, nell’ipotesi che due o più rate mensili di canone di locazione vengano pagate tutte insieme (con il superamento dell’importo minimo), come si inquadra la questione: è ammesso o no il pagamento per contanti? E infine, le sanzioni sono a carico del conduttore che paga in contanti o del conduttore che riscuote, oppure di entrambi?
RISPOSTA
L’articolo 49 del D.lgs 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di 5.000 euro, ridotta a 2.500 euro dall’articolo 2, comma 4 del DL 138/2011, entrato in vigore il 13 agosto 2011. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il valore dell’operazione deve intendersi come valore complessivamente da trasferire in unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (ad esempio, contanti, Titoli di Stato o altri Titoli al portatore), mentre nessun cumulo si realizza nel momento in cui il frazionamento risulti connaturato all’operazione stessa, oppure sia conseguenza di un preventivo accordo fra le parti.
Nel caso di specie, risulta quindi ammissibile effettuare pagamenti frazionati inferiori a 5.000 euro ( a fronte di importi ovviamente complessivamente di importo pari o superiori a 5 mila euro), a condizione che non vengano realizzati frazionamenti artificiosi, cioè realizzati al fine di introdurre sul mercato proventi di attività illecite.
Pertanto, il pagamento di canoni di locazione che avviene in rate mensili in base ad un preventivo accordo fra lem parti non costituisce alcuna violazione del citato articolo 49, e così anche il pagamento contestuale di due o più rate mensili.
DAL SOLE 24 ORE DEL 7 NOVEMBRE 2011
