ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS
La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale?
R I S P O S T A
Il Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto “non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree”.
Pertanto, in linea generale e salvo il caso di strutture aziendali del tutto elementari, la possibilità di delegare la responsabilità in questione al Direttore Generale risulta incompatibile con il quadro regolamentare secondario.
La ratio di tale incompatibilità va rinvenuta nella circostanza che la funzione di valutazione e segnalazione di operazioni sospette, pur non inquadrabile tra le funzioni di controllo in senso stretto, potrebbe risultare condizionata dall’esigenza di mantenimento e sviluppo dell’operatività con la clientela.
DA FAQ BANCA D’ITALIA
