Un’altra forma di assegno bancario è l’assegno emesso con la clausola “non
trasferibile” apposta sul titolo.
Cosa significa?
Grazie
R I S P O S T A
Nel caso di assegno
bancario non trasferibile, il titolo non può essere pagato se non al
prenditore o, a richiesta di questi, accreditato nel suo conto corrente ed
anche la sua circolazione segue una disciplina particolare.
Il prenditore
infatti non può girare l’assegno se non ad una banca per l’incasso e la banca
non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno
per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (art.
43 R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 – legge sugli assegni).
Colui che paga
un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
La clausola
“non trasferibile” deve essere apposta anche dal banchiere su
richiestadel cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i
medesimi effetti.
Sugli assegni
di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 – 1° comma art.49 del D.lgs 231/07e successive modifiche, impone di apporre la clausola di intrasferibilità.
Cordialità
gf
