Gentilissimo dr. Falcone,

la disturbo per un dubbio che mi è venuto:

La problematica è la seguente:

Un soggetto di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n
231/2007, qualora non ottemperasse alle prescrizioni di cui all’art. 18,
identificazione cliente, identificazione titolare effettivo, ottenere
informazioni sullo scopo e la natura e controllo costante nel tempo, sarebbe
passibile delle seguenti violazioni:

. articolo 55, comma 1, per l’omessa
identificazione ( da 5.000,00 a 30.000,00);
. art. 56, comma 1, per inosservanza alle
disposizioni richiamate o adottate con provvedimenti ai sensi dell’art. 7,
comma 2 (da 10.000,00 a 200.000,00).

Il problema sarebbe qualora le omissioni di cui
sopra venissero rilevate nei confronti di un professionista.

Il predetto, sicuramente, sarebbe responsabile
dell’omessa identificazione di cui articolo 55, comma 1.

Relativamente alle omissioni delle ulteriori
procedure riguardanti l’adeguata verifica (ottenere informazioni sullo scopo e
la natura, controllo costante nel tempo), in mancanza del relativo
provvedimento per i professionisti, sembrerebbe che le stesse non siano sanzionate
da alcuna norma legislativa.

Infatti, dalla lettura dell’articolo 55, comma 1,
sembrerebbe essere sanzionata la sola omissione dell’identificazione.

La ringrazio anticipatamente.

Da un abbonato al sito web www.forumantiriciclaggio.it/

R I S P O S T A

Le violazioni all’articolo 18 da parte di un soggetto obbligato comportano
la previsione sanzionatoria di cui all’art.55, comma 1[1].

L’art.56, volutamente, abbraccia una casistica più ampia di violazioni e si
rivolge a soggetti diversi dal professionista (Banche, SIM, SGR, Compagnie di
Assicurazioni, SICAV, Poste Italiane, IMEL, Intermediari 106 e 107 del TUB,
Cassa Depositi e Presiti (fissando delle attenuazioni per i soggetti di sui all’art.11, commi 1, lettera
o), e 2, lettere b), c) e d) da parte della Banca d’Italia in ordine alle
modalità semplificate di registrazione[2]) e
Società di revisione.

La stessa entità della sanzione da 10 a 200mila euro di sanzione contempla
l’organizzazione nel suo complesso a partire dall’Adeguata verifica passando per la Formazione del personale
(art.54) fino alla Organizzazione e procedura di controllo interno (art.56).

Per concludere e tornare alla figura del Professionista di cui all’art.12
(volutamente escluso dal novero dell’art.56), le violazioni potenziali – dall’adeguata
verifica alla omessa o tardiva registrazione – restano contemplate nell’art.55 –
1° e 4° comma – mentre l’omessa istituzione del Registro della clientela rimane
punita dal 3° comma dell’art.57.

Cordialità

gf



[1] L’articolo 18 rientra nel Titolo
II, Capo I del Decreto 231/07 richiamato nell’art.55, comma 1

[2] Ex comma 8 dell’art. 37 del decreto
231/07