DOMANDA:

 

Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro che sono tenuti alla c.d. collaborazione attiva in caso di mancata Segnalazione o di mancata Comunicazione?

 

RISPOSTA

 

Per la mancata Segnalazione di operazione sospetta alla UIF (ex 1° comma, art.41 e 4° comma art.57 D.lgs 231/07), salvo che il fatto costituisce rato, il dipendente bancario o chiunque è tenuto alla Collaborazione attiva (pensiamo ai professionisti legali e contabili), rischia una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo compreso tra l’1 e il 40% dell’importo dell’operazione che si assume non segnalata. La stessa, è coperta dal segreto più assoluto, oltre all’interno della struttura, anche verso lo stesso cliente.

 

Per la omessa Comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze invece, ex articolo 51 D.lgs 231/07, la sanzione è dall’1 al 40% con un minimo di 3 mila euro per somme fino a 50 mila euro e, dal 5 al 40% per le somme sopra i 50 mila euro; per i libretti di risparmio al portatore irregolari (ovvero quelli sui quali non è stata abbassata la soglia entro il limite consentito che, attualmente è sotto i 2.000 euro), la sanzione va dal 10% al 20% del saldo.