significato dell\’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma
dell\’articolo 49 ?
L\’avverbio
“complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell\’articolo 49, va riferito al
valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1,
riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori
costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o
superiore a 1.000 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia
effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero
quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse
specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece
in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma
algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare
operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso
casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”)
ovvero nell\’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata
all\’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la
conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento
rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere
dell\’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali
da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il
divieto legislativo.
