Antiriciclaggio: Titolare effettivo e patto di sindacato!
Per la individuazione del titolare effettivo, ci può essere un nesso un il c.d. “patto di sindacato”?
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R I S P O S T A
Il patto di sindacato potrebbe rivelarsi fondamentale per la individuazione del Titolare effettivo, attraverso la “proprietà indiretta” della persona fisica che, in ultima istanza, di fronte ad un capitale parcellizzato, risulta detenere, di fatto, una forza, una influenza decisiva neòòe scelte di gestione.
Come funziona?
Supponiamo che una società di capitali (Srl), ha dieci soci con un capitale suddiviso in parti uguali, al 10% cadauno, trovandoci nella condizione che nessuno dei soci abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.
In questi casi, sia pure raramente, può subentrare un accordo preventivo – chiamato per l’appunto “Patto di sindacato”, attraverso il quale si stabilisce che tre soci vogliano aiutare il socio “A” a salire, votando in modo conforme allo stesso.
In questo modo, il socio “A”, si ritrova con un capitale di fatto del 40% e quindi, in modo indiretto, potrà esercitare una influenza decisiva sulle scelte di gestione, diventando alla fine della giostra il Titolare effettivo.
All’atto dell’adeguata verifica, si avrà cura di chiedere al rappresentante legale della società l’esistenza di eventuali “accordi atipici” della specie, meglio conosciuti come Patto di sindacato da cui far derivare, eventualmente, la scriminante per la individuazione del titolare effettivo.
Questa circostanza deve risultare dall’attività svolta, prima di avviare il rapporto di conto (banca) o tenuta della contabilità (professionista).
In ogni caso, quale che sia il percorso seguito per la individuazione del TE, ricordarsi sempre di darne atto a futura memoria secondo le indicazioni dell’ultimo comma dell’articolo 20 del d.lgs 231/07.
Cordialità
gf

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