Antiriciclaggio: semplificazione che non risolve!
Dal recente decreto semplificazioni, il comma 3 dell’art.27 del Decreto legge n.76/2020, convertito in legge 120/2020, testualmente recita:
“3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 1, comma 2, lettera n) , le parole «gli estremi del documento di identificazione» sono soppresse;
- b) all’articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;»; o m i s s i s “
In pratica, secondo la novella appena introdotta sembrerebbe venuta meno la necessità di acquisire gli estremi del documento di riconoscimento utilizzato per l’adeguata verifica e la sua stessa presenza fisica, anche quando agisce in nome ed in rappresentanza di terzi (immaginiamo il rappresentante legale di una persona giuridica).
Al netto di una ulteriore modifica dell’anagrafe dei rapporti laddove gli estremi del documento di riconoscimento sono considerati dei campi obbligatori, non mi sembra che le novità introdotte siano rivoluzionarie tanto più che, nulla si dice per come fare per migliorare l’azione di contrasto al malaffare “semplificando” la burocrazia allo stato esistente.
Suggerimenti non richiesti
A mio avviso, anche valutando nel merito la tipologia dei quesiti che ricevo dai direttori di filiali delle banche, bisognerebbe intervenire sul modus operandi delle premesse che caratterizzano l’Adeguata verifica rafforzata che, molto spesso, si conclude con un aumento esponenziale di mera burocrazia nel complesso degli adempimenti, senza alcun beneficio sotto il profilo della efficacia secondo le finalità della disciplina antiriciclaggio.
Se un imprenditore è oggetto di una verifica fiscale (operazione ciclica ed assolutamente normale per chi è titolare di una Partita Iva), ovvero di una indagine dell’autorità giudiziaria non deve passare, in automatico, a “rischio antiriciclaggio alto”, laddove la sua operatività rientri nei canoni di una operatività tracciabile e coerente secondo l’oggetto sociale dichiarato.
In questi casi, il buon senso e l’approccio basato sul rischio devono fare la differenza ma, ahimè, il rischio sanzionatorio prevale e gli intermediari, pensando di migliorare l’azione complessiva dell’azione di contrasto, si adeguano.
Ancora peggio se proviamo ad immaginare, quando ci troviamo in presenza di Segnalazioni di operazioni sospette inviate anni prima dove, pur non avendo alcun riscontro dall’organo centrale della Banca d’Italia (Feedback dell’Uif), si continua sine die a fare la “verifica rafforzata”, sia pure in presenza di una operatività assolutamente regolare e priva di alcuna anomalia.
Così facendo, si rischia di restare soffocati in mezzo alle carte senza alcuna capacità di analisi e di sintesi come invece, l’approccio basato sul rischio richiederebbe.
Intanto così è se vi pare!

Lascia un commento