Antiriciclaggio: Osservazioni dell’Uif!

 

Nei rapporti annuali 2020 e 2021, l’Unità d’Informazione Finanziaria, con tanto coraggio e onestà intellettuale, sia pure a suo modo ed in punta di piedi, ha stigmatizzato l’operato degli intermediari finanziari e quindi delle banche, relativamente alla qualità della modesta “collaborazione attiva” nell’azione di contrasto al malaffare.

Per quanto imbarazzante, ho commentato la vicenda con apposito articolo: https://www.forumantiriciclaggio.it/uif-trend-delle-negativita/

I rilievi di cui parlo, stigmatizzati dall’Organismo centrale di vigilanza sono questi che seguono:

  1. Sos generate da indagini dell’Autorità giudiziaria;
  2. Carente qualificazione del sospetto – movimento di contante di modesta entità;
  3. Tempi di risposta alla richieste informative dell’Uif, “non soddisfacenti”!
  4. una quota non marginale di segnalazioni presentano una scarsa utilità;
  5. perché dovute ad atteggiamenti meramente cautelativi, ad approcci burocratici o all’adozione di strumenti automatici di individuazione delle sospette;
  6. non correttamente accompagnati da una effettiva valutazione professionale.

Pratica operativa

La sintesi impietosa fatta dall’Uif, si basa sulla lettura ed analisi di diverse decine di migliaia di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla banche sull’intero territorio nazionale, senza alcuna differenza fra gli stessi intermediari, laddove si parla di “…segnalanti di medie e grandi dimensioni …”.

Ciò detto, prima di addentrarci nei singoli rilievi, la domanda che dobbiamo porci dev’essere: “Cosa si sta facendo per superare queste oggettive difficoltà, questo modus operandi così fantasioso, oltre che inutile se non dannoso?”

Penso che soprattutto grazie ad una cattiva gestione dell’Organo centrale di controllo e vigilanza – leggi Banca d’Italia – non si stia facendo niente  e la situazione, tende addirittura a peggiorare.

Quanto detto lo si evince dall’assenza dell’approccio basato sul rischio da parte di tutti gli intermediari finanziari nella valutazione delle posizioni, il più delle volte caratterizzate dal terrore sanzionatorio che ormai sembra aver invaso, a torto od a ragione,  l’intera categoria.

Fare antiriciclaggio, come sono solito ripetere, significa applicare comune e razionale buon senso, cercando di tradurre nella quotidianità la interpretazione delle transazioni della clientela registrate sui rapporti.

Analisi dei rilievi

Sos generate da indagini dell’Autorità giudiziaria

La “Collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio deve essere a mio avviso praticata un attimo prima dell’intervento dell’Autorità giudiziaria e mai un secondo dopo.

Questo concetto è ben sottolineato dalle nuove norme di cui al D.lgs 90/2017 e, in particolare dalla Circolare Mef n. DT 54071 del 6/07/2017 che, fra l’altro, dice: “”L’invio di una segnalazione di operazioni sospette priva di efficacia esimente, soprattutto nei casi in cui si verifichi in corso di accertamento ovvero successivamente all’adozione da parte delle autorità, ivi compresa l’Autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per se, elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, potendo al più rilevare in termini negativi laddove, accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzi in un atto palesemente ed oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva.””

Morale: La segnalazione, in presenza di motivi di sospetto, deve essere inoltrata prima dell’intervento dell’Autorità giudiziaria e giammai successivamente che verrebbe valutata in termini estremamente negativi non ultimo il rischio di contestazioni di “Omessa segnalazione di operazione sospetta”!

Carente qualificazione del sospetto – movimento di contante di modesta entità

Sento ripetere spesso, da parte di Aml di banche varie di procedere a Segnalazione di operazione sospetta anche in presenza del sospetto di evasione fiscale per importi da “un euro”.

Queste persone, contrastando il contenuto della norma e la pronuncia giurisprudenziale di legittimità – https://www.forumantiriciclaggio.it/reati-tributari-e-lotta-al-riciclaggio-senza-il-superamento-della-soglia-rilievo-penale-irrilevante/

In pratica, senza il superamento della soglia economica di danno erariale non c’é reato e quindi non ci può essere una ipotesi di sospetto di “riciclaggio” e quindi, per non far ridere nessuno, evitate di fare la Segnalazione di operazione sospetta!
Lo dice la Cassazione, non lo dico io!

Tempi di risposta alla richieste informative dell’Uif, “non soddisfacenti”

Appare di tutta evidenza che, se i presupposti per l’invio di una Segnalazione di operazione sospetta sono quelli che abbiamo accennato dianzi, sarà estremamente difficile soddisfare eventuali richieste di chiarimenti da parte dell’Organo centrale di vigilanza.

Stendiamo un velo pietoso.

Una quota non marginale di segnalazioni presentano una scarsa utilità

Valgono le considerazioni del punto precedente, significando che una “collaborazione attiva” praticata con queste premesse non serve a nessuno!

Perché dovute ad atteggiamenti meramente cautelativi, ad approcci burocratici o all’adozione di strumenti automatici di individuazione delle sospette

I procedimenti sanzionatori avviati, inducono molti intermediari ad assumere atteggiamenti di cautela, di cautela estrema andando ben oltre determinati obblighi di collaborazione attiva, chiudendo unilateralmente i rapporti, aumentando a dismisura la platea delle posizioni a “rischio alto”, moltiplicando senza alcuna apparente motivazione, le posizioni “a verifica rafforzata”.

Continuando in questo modo, il lavoro nelle filiali sarà reso sempre più difficile e problematico, provocando di converso, una caduta di tensione ed attenzione verso le situazioni di reale rischio a tutto danno nell’azione di contrasto al malaffare.

Non correttamente accompagnati da una effettiva valutazione professionale

Fra tutti i rilievi formulati credo che questo sia il più pesante, il più profondo in grado di demoralizzare il lavoro di chiunque.

A fronte di questo, bisogna necessariamente riprendere un percorso virtuoso avviando una “formazione” a beneficio di tutto il personale di prima linea a contatto con il cliente, cercando da subito a perfezionare quegli adempimenti in grado di garantire il massimo dell’efficienza nell’azione di contrasto al riciclaggio  https://www.forumantiriciclaggio.it/antiriciclaggio-tre-adempimenti-fondamentali/

Conclusioni

Alla luce dei rilievi formulati dall’Organismo centrale di vigilanza, basati sulla pratica attuazione della normativa e che in concreto, riflettono il modus operandi di tutti gli intermediari finanziari, penso che bisogna trovare con urgenza un punto di intesa.

In pratica, se conveniamo tutti sulla natura e sul merito dei problemi  sollevati che rappresentano un grave vulnus per un settore così delicato quale quello della qualità della collaborazione attiva,  per meglio assicurare la migliore azione di contrasto al malaffare, dobbiamo necessariamente trovare una soluzione per rimuovere le attuali criticità.

Per fare questo, manco a dirlo, bisogna partire dalla “formazione” basata su esempi pratici che in modo concreto, potranno aiutare l’operatore finanziario, le filiali o gli operatori di sportello ad affrontare al meglio e con maggiore professionalità la quotidiana operatività.

Resto fiducioso!

 


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