Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!
Oggi sono in vena di confessarmi ed esordisco dicendo che, da quando ho letto la sentenza di Cassazione del 30 dicembre 2017, di cui vi è ampia traccia e commento nell’articolo in appendice[1] e in numerosi altri miei interventi tesi a spiegare la costruzione di un mostro giuridico senza precedenti, mi sono dato un obiettivo che, onestamente, fino al giorno prima non ci avevo mai pensato.
L’obiettivo è quello di potersi difendere il giorno dopo, in presenza di qualsivoglia ipotesi accusatoria di omissioni, distrazioni, sottovalutazioni in ordine alla operatività della clientela.
Dopo questa sentenza, della quale sfido chiunque a tentare soltanto di smentire quello che ho già detto o quello che ancora mi resta da dire, ho capito una cosa, una cosa importante anzi che dico, importantissima, vitale, per la sopravvivenza di chi vuole lavorare serenamente, nella legalità e nel rispetto dell’ordinamento giuridico.
Anche a rischio di apparire ripetitivo, voglio riparlare di questo sventurato direttore della filiale della Provincia di Palermo dell’ex Banco di Sicilia, risultato soccombente in una lunga vertenza amministrativa e giudiziaria, nata da una infausta indagine della Guardia di finanza avviata nell’aprile del 2000, conclusa con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa di circa mezzo milione di euro (esattamente £.987.206.000) per aver omesso di effettuare una “fantasiosa” Segnalazione di operazione sospetta.
Una storia giudiziaria durata quasi un ventennio (2000/2017), che ha visto la celebrazione di ben quattro processi: Ministero dell’economia e finanze, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione.
Quattro processi e uno stuolo di avvocati, consulenti di parte e un “innocente inconsapevole” con un risultato folle, incomprensibile e surreale: un innocente condannato!
Se ci sono tanti episodi di malagiustizia, perché continuo a parlarne?
Intanto perché riguarda il mondo professionale, del quale me ne occupo a tempo pieno dal settembre 1999, da quando ho volontariamente lasciato il Corpo della Guardia di finanza per occuparmi di “flussi finanziari di dubbia provenienza” nell’ambito di un Gruppo bancario quale Responsabile aziendale antiriciclaggio: scusate se è poco, posto che io, a titolo personale, non ho mai conosciuto lo sventurato direttore di filiale palermitano.
Me ne occupo anche perché da parte di tutti i soggetti obbligati, in primis Intermediari finanziari e Professionisti, bisogna darsi un metodo di valutazione che deve servire prima ad individuare gli alert di rischio di riciclaggio di denaro sporco, onde evitare un coinvolgimento inconsapevole in fenomeni di illegalità, di infiltrazione di criminalità organizzata, frodi fiscali e chi più ne ha più ne metta.
Questa è la parte principale, quella più appariscente che, insieme a tanti altri, ci vede impegnati a spiegare la genesi del riciclaggio o il riciclaggio diretto, in cosa consiste l’Adeguata verifica, il riciclaggio da evasione fiscale, l’individuazione dei prestanomi nelle transazioni economiche, le fatturazioni infragruppo verso la fine di ogni anno, le attività di copertura, le false fatturazioni, i fenomeni di usura, i rapporti con i Paesi a rischio, i negozi giuridici simulati, le distrazioni patrimoniali, la corruzione nella pubblica amministrazione e altro ancora.
Ma bisogna farlo anche e oggi dico soprattutto, per potersi difendere quando, a posteriori, qualche Organismo di vigilanza dovesse venire a fare una contestazione – ex post – come il caso che qui ci occupa.
In situazioni della specie, pertanto, al netto del lavoro che svolgeranno gli avvocati della difesa ed i giudici chiamati a sentenziare, noi Intermediari finanziari e/o Professionisti, dobbiamo essere almeno in grado di spiegare cosa è successo.
Ne consegue, rimanendo alla fattispecie abbondantemente raccontata nelle 26 pagine di sentenza della Cassazione, che si sarebbe dovuto dire:
- Un imprenditore – operante nel settore del commercio ortofrutticolo – con un fatturato di circa cinque milioni di euro che, nel caso specifico, nell’arco di un paio di anni, ha prelevato circa 250 mila euro di contanti non è affatto da considerarsi un’anomalia;
- L’alert contenuto nel Decalogo Bankit (edizione 2001)Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette, pure citato nel quadro accusatorio, dice testuale: “frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante o per il tramite di una pluralità di altri intermediari, laddove non giustificate dall’attività svolta dal cliente” (quest’ultimo passaggio in grassetto, normalmente ed in modo inspiegabile, viene saltato a piè pari dalla Guardia di finanza);
- Nel nostro caso, l’imprenditore ha fatto dei prelievi di denaro contante del conto aziendale per risorse già fatturate, in completa trasparenza. Tali risorse, tipico per il settore economico di cui trattasi, sono state utilizzate per acquistare piccole partite di prodotti agricoli (piccoli agricoltori esonerati dagli obblighi fiscali), con transazioni regolate per contanti;
- L’unico controllo che poteva ragionevolmente essere effettuato (che la Guardia di finanza NON HA FATTO), era quello di guardare la contabilità e per essa l’esame del Libro giornale, verificando la regolarità delle singole transazioni, onde riscontrare eventuali irregolarità nel trasferimento di denaro contante la cui soglia dell’epoca era pari o superiore a venti milioni di lire;
- Come si sia potuto parlare di “Omessa segnalazione di operazione sospetta” viene difficile comprenderlo posto che, se giammai si fosse giunti alla maturazione di un “sospetto”, questo avrebbe potuto e dovuto riguardare – per logica e buon senso – quando la provvista fosse giunta sul conto aziendale e non certo quando è stata prelevata[2]. Infatti, è quando arriva la provvista sul conto che, come soggetto obbligato (banca in questo caso), mi devo chiedere: ma il signor Ciccillo Cacace ha la potenzialità economica per giustificare questi accrediti? Sono in linea e coerenti con l’oggetto sociale (denaro contante se commercio al dettaglio o bonifici se ingrosso etc.)
Nel caso della Cooperativa ortofrutticola palermitana gli accrediti erano tutti provenienti dalla Pubblica amministrazione, assolutamente tracciabili senza ingenerare quindi alcun ragionevole sospetto.
Conclusioni
Per concludere, diamoci un metodo coerente e sostenibile di valutazione onde poterlo giustificare anche a posteriori in presenza di contestazioni pure possibili ancorché fantasiose – senza capo e senza coda.
Insomma, diamoci un metodo per difenderci, vi assicuro che può servire:
https://www.forumantiriciclaggio.it/lotta-al-riciclaggio-diamoci-un-metodo-uno-standard-per-la-sos/
===========
[1] https://www.forumantiriciclaggio.it/antiriciclaggio-innocente/
[2] Nel campo delle false fatturazioni e nella costituzione di fondi neri avviene esattamente l’inverso

Lascia un commento