Il riferimento – contenuto nelle Istruzioni – alle
società presenti sul sito dell\’ESMA come (possibile) strumento per individuare
le società quotate che beneficiano del regime di adeguata verifica semplificata
va letto come implicita esclusione dal beneficio in questione delle società
quotate in mercati di Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (come
Stati Uniti e Svizzera)?
R I S P O S T A
L\’art. 25
comma 1, lett. c-bis), estende il regime semplificato di adeguata verifica alle
società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un
mercato regolamentato ai sensi della MIFID in uno o più Stati membri ovvero
alle società i cui strumenti siano quotati in un mercato di uno Stato estero
che imponga obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.
Si tratta di
un rinvio “aperto” alle valutazioni dei destinatari che sono
chiamati, in applicazione del principio dell\’approccio basato sul rischio, a
valutare se sussistano le condizioni per l\’applicazione del regime di adeguata
verifica semplificata.
In tale
contesto, il Provvedimento 3 aprile 2013 chiarisce che, ai sensi dell\’art. 25,
comma 4, del decreto antiriciclaggio, i destinatari raccolgono sufficienti
informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di
basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richieste per
l\’applicazione del regime semplificato. Il Provvedimento fa quindi riferimento
alla lista contenuta sul sito dell\’European Securities and Markets
Authorities come possibile strumento di individuazione dei Paesi che
impongono obblighi di informazione societaria equivalenti a quelli europei.
Ciò posto,
si precisa che si tratta di un\’indicazione meramente esemplificativa che non
esclude la possibilità per gli intermediari di individuare anche aliundei Paesi dotati di obblighi di informazione societaria equivalenti a quelli
previsti dall\’Unione Europea.
RISPOSTA BANKIT
