ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile?
Grazie
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R I S P O S T A
Il punto 6) della Sezione V del provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 afferente alle disposizioni attuative in materia di Adeguata verifica della clientela, ha così stabilit0:
SOGGETTI STRANIERI: I destinatari adottano le misure di diligenza professionale per verificare l’autenticità dei documenti originali utilizzati. Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i
destinatari adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell’originale, quando ritenuto necessario);
SOGGETTI MINORENNI: Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l’eventuale
provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato.
SOGGETTO EXTRACOMUNITARIO: Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.09.1954.
Per i titolari dello status di “rifugiato” o dello status di “protezione sussidiaria”, ai sensi del d.lgs 19 novembre 2007, n.251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all’art.24 del citato d.lgs n.251 del 2007.
Cordialità
gf
