ADEGUATA VERIFICA “A MEZZO TERZI”: Procedura RID

 

Ai fini dell’adeguata verifica a mezzo terzi si può ritenere equivalente al meccanismo del bonifico (accompagnato da un codice identificativo) il RID ovvero analoga procedura in ambito SEPA?

R I S P O S T A 

Si ha presente che la procedura di addebito RID era già prevista tra i mezzi di identificazione a distanza della clientela dall’art. 5 dell’abrogato Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

In base a tale articolo, era possibile procedere all’identificazione a distanza della clientela qualora l’intermediario ottenesse un’attestazione da soggetti presso cui i potenziali clienti erano titolari di rapporti continuativi in relazione ai quali erano già stati identificati di persona. In tale contesto, al comma 5, veniva specificamente previsto che “l’attestazione di avvenuta identificazione può essere resa attraverso il flusso elettronico di accettazione dell’attivazione della procedura RID, da parte della banca presso cui il cliente intrattiene un rapporto di conto. L’attestazione, resa in via implicita attraverso il flusso elettronico di accettazione di addebito del conto, è ritenuta idonea a condizione che:

a) il cliente sottoscriva la richiesta di autorizzazione di addebito RID, comunichi all’intermediario operante a distanza i propri dati identificativi, trasmetta fotocopia del documento valido per l’identificazione;

b) in relazione al conto da addebitare, il cliente sia stato opportunamente identificato dall’intermediario attestante”.

Ciò posto, si ritiene che la procedura di allineamento RID prevista dal cennato art. 5 risulti tuttora idonea all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela. Infatti, in base al Provvedimento 3 aprile 2013 della Banca d’Italia (Parte IV Sez. II), per effettuare l’adeguata verifica a distanza, i destinatari sono tenuti:

i) ad acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia di un documento di identità non scaduto;

ii) ad effettuare un’ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico. Tra gli strumenti di verifica, oltre a quelli esemplificativamente indicati nel Provvedimento (quali ad es. contatto telefonico su utenza fissa; invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno ecc), può rientrare, in relazione al
rischio specifico del singolo caso, anche l’allineamento RID. Analoghe conclusioni possono essere raggiunte con riferimento alla procedura SEPA Direct Debit, che sostituirà definitivamente la procedura RID a partire dal 1° febbraio 2014.

Fonte BANCA D’ITALIA