Antiriciclaggio: Assistenza congiunta in giudizio del professionista legale e contabile (avvocato e commercialista)

Nel caso di predisposizione di assistenza a un cliente in un procedimento presso la Commissione tributaria da parte di un avvocato e un dottore commercialista, facenti parte del medesimo studio associato con prevalenza di avvocati qual è il corretto comportamento ai fini del rispetto degli adempimenti antiriciclaggio, posto che, per l’avvocato, in base alle previsioni del Dlgs 231/2007 l’assistenza nei procedimenti giudiziari costituisce attività esclusa dall’effettuazione dell’adeguata verifica della clientela?

R I S P O S T A

I dottori commercialisti e gli avvocati rientrano nella categoria dei “professionisti” di cui all’articolo 3, comma 4, del Dlgs 231/2007, rispettivamente alle lettere a) e c). In quanto tali, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello stesso decreto, sono esonerati dall’adeguata verifica fino al momento di conferimento dell’incarico, fermi restando gli obblighi di identificazione e limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento innanzi a un’Autorità giudiziaria. Sono altresì esonerati dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle condizioni previste dall’articolo 35, comma 5, dello stesso decreto.

Rientrano nel perimetro di applicazione delle richiamate norme di esenzione non solo la giurisdizione penale ma tutte le le giurisdizioni che ricadono sotto la tutela dell’assistenza legale, così come, peraltro, indicato nella nota interpretativa del Gruppo di azione finanziaria (Gafi) alla raccomandazione n.23.

A ogni modo, sebbene l’assistenza in un procedimento presso la commissione tributaria non rientri nel novero delle attività tipiche di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), del D.lgs 231/2007, la prestazione professionale incardinata prtesso lo studio associato ed effettuata da avvocati e dottori commercialisti deve comunque seguire le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti dello stesso decreto ed essere valutata sotto il profilo del rischio in concreto rilevato.

Infatti, come evidenziato dal comitato di Sicurezza finanziaria nel parere del 6 dicembre 2018 relativo alle regole tecniche del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili del giugno 2018, deve escludersi “la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto a cui operano sostanziali presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio”.

Restano ferme le garanzie derivanti dal diritto ad un giusto processo di cui all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, peraltro ribadite anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 26 giugno 2007 n.c-305/05, ove è stato sottolineato che la collaborazione attiva ai fini antiriciclaggio è limitata alle sole informazioni non direttamente pertinenti all’attività di difesa.

In conclusione, nel caso di specie, le norme vigenti impongono di procedere all’identificazione del cliente a alla sua adeguata verifica al momento del conferimento dell’incarico, non sussistendo l’obbligo di segnalazione per le informazioni correlate all’espletamento dei compiti di difesa.

Fonte: Risposte della G.di F. in Telefisco 2022


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